Onorevoli Colleghi! - L'articolo 11 del codice di procedura penale stabilisce la competenza per territorio per i procedimenti riguardanti i magistrati.
Nell'attuale formulazione, la norma prevede che i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato dalla legge.
L'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, stabilisce che, agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, il distretto di corte d'appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente è determinato sulla base della tabella A allegata alle norme citate. Analogamente accade per i procedimenti civili promossi da o contro i magistrati. Infatti, l'articolo 30-bis del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, stabilisce che le cause in cui sono parti magistrati, che sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.
Il meccanismo contemplato dall'articolo 11 del codice di procedura penale, tuttavia, ha mostrato, nel corso degli anni, molti limiti legati all'effetto della reciprocità della competenza.
In base all'impostazione attuale della norma, potrebbe accadere, e in taluni casi è accaduto, che si determini o un